Utilizzo del bene Comune

Ai sensi dell’art. 1102 Cc, tutti i partecipanti al condominio possono servirsi della cosa comune, a parte che non se ne alterino la destinazione e non ne impediscono agli altri il pari uso. A tal fine possono anche apportare modifiche a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. L’utilizzo della cosa comune è sottoposta a due condizioni secondo la norma:

  • Il divieto di alterare la destinazione d’uso del bene;
  • L’obbligo di garantire in ogni caso il pari utilizzo nei confronti degli altri partecipanti al condominio.

Ciò, tuttavia, non sta a significare che l’uso paritetico debba estendersi fino a configurare un identico uso, bastando che gli altri partecipanti alla comunione siano in grado di poter soddisfare anche le proprie esigenze.

In sostanza, nel caso di utilizzo del bene comune da parte del singolo condomino, occorre verificare se lo specifico uso possa comportare una definitiva sottrazione del bene alla disponibilità degli altri condomini ovvero se con tale utilizzo sia rimasta invariata la destinazione principale del bene.

 

Lascia un commento