Documento di valutazione dei rischi ( DVR )

Il documento di valutazione dei rischi (DVR), previsto dagli artt. 17 e 28 del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è il documento di formalizzazione della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito di una organizzazione. All’interno del documento sono individuate le misure di prevenzione e di protezione, con il relativo programma di attuazione, per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.  L’elaborazione del documento, redatto al termine del processo di valutazione del rischio, è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro. Come per qualunque tipo di documentazione prevista dal T.U., il DVR può essere tenuto in formato elettronico o cartaceo nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 53 . Il documento di valutazione dei rischi è stato introdotto per la prima volta nella legislazione italiana dal d.lgs. 626/1994. La redazione del documento di valutazione dei rischi, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 81/08, è un obbligo per tutte le categorie che hanno almeno un dipendente.

La sua elaborazione è un compito non delegabile assegnato al datore di lavoro con l’ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST). Qualora l’imprenditore si avvalga della facoltà ex art. 34 del d. lgs. 81/08 per svolgere direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dovrà inviare all’organo di vigilanza competente per territorio una dichiarazione che attesti di aver effettuato la valutazione dei rischi, di aver redatto il conseguente documento previsto dall’art. 28, comma 2, ovvero la procedura standardizzata di cui all’art. 29, comma 5. Il documento di valutazione dei rischi, ovvero la procedura standardizzata, deve essere tenuto a disposizione in azienda per la consultazione anche da parte dell’organo di vigilanza.

Il documento relativo alla valutazione dei rischi è elaborato con il contributo delle diverse componenti presenti sul luogo di lavoro e riporta quanto è stato intrapreso o viene programmato in tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dovrà pertanto essere leggibile, sia per linguaggio che per esplicitazione delle tappe del percorso fatto. Con il d.lgs. 106/2009, è stato precisato che spetta al datore di lavoro decidere quali siano le modalità più opportune per la redazione del documento di valutazione dei rischi, fermo restando che tale documento debba essere semplice, breve e comprensibile, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. Deve inoltre essere redatto con data certa entro 90 giorni dall’inizio dell’attività d’impresa e deve essere revisionato ogni 3 anni.

Per quanto riguarda i contenuti, il documento di valutazione dei rischi dovrà contenere obbligatoriamente almeno:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, specificando quali sono i criteri che sono stati adottati per svolgere tale valutazione (ad esempio norme tecniche di riferimento eventualmente adottate);
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
  • il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere e che devono obbligatoriamente essere in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi;
  • l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che pertanto richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

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