Frontalino dei balconi aggettanti necessità d’interventi manutentivi e relativi costi

I balconi, tra le parti dell’edificio, sono quelli che sollevano i maggiori problemi in relazione a individuazione degli assetti proprietari e di conseguenza ripartizione delle spese per gli interventi manutentivi. Ad oggi l’interpretazione dominante è quella fotografata chiaramente in questa pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione nel gennaio del 2000. “ È del tutto evidente”, dice la Corte regolatrice, “che i balconi non sono necessari per l’esistenza o per l’uso, e non sono neppure destinati all’uso o al servizio dell’intero edificio: è evidente, cioè, che non sussiste una funzione comune dei balconi, i quali normalmente sono destinati al servizio soltanto dei piani o delle porzioni di piano, cui accedono. D’altra parte, solo in determinate situazioni di fatto, determinate dalla peculiare conformazione architettonica del fabbricato, i balconi possono essere considerati alla stessa stregua dei solai, che peraltro appartengono in proprietà (superficiaria) ai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastante e le cui spese sono sostenute da ciascuno di essi in ragione della metà (art. 1125 cod. civ.). Altresì nel caso in cui il frontalino è inteso nelle sue connotazioni strutturali, le spese dell’intervento spettano ai singoli proprietari dei balconi.

per concludere, le spese per la manutenzione dei frontalini, per le parti che s’inseriscono nel prospetto dell’edificio connotando il decoro dello stabile devono essere ripartite tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. Quelle per interventi strutturali, purché sia possibile effettuare tale distinzione, saranno a carico del proprietario del balcone.

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