Il servo-scala si può installare anche senza il consenso di tutti i condomini.

La Cassazione civile n. 3858 / 2016, stabilisce che  il condomino disabile può installare l’impianto di servo-scala a sue spese, anche senza l’accordo degli altri condomini . In materia di barriere architettoniche, l’art. 2, comma 2, della Legge n. 13/1989 prevede una forma di autotutela che consente alla persona  con handicap di superare il rifiuto del Condominio e di installare a sua spese i c.d. impianti provvisori, del tipo servo-scala o altre strutture mobili, ovvero di modificare l’ampiezza delle porte d’accesso. Pertanto al fine dell’installazione del dispositivo antibarriera è necessaria la presenza di un soggetto residente portatore di handicap, anche in funzione della erogazione di contributi pubblici. Con questo , se l’installazione in autotutela è strettamente legata alla persona affetta da minorazione, non altrettanto può dirsi dell’uso poi  del servo scala , che può servire contemporaneamente altri soggetti che vivono nel medesimo condominio. Questo è il principio espresso dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3858 /2016.La Corte infatti sottolinea che la normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche persegue un interesse generale alla accessibilità agli edifici, che va oltre i diritti e le esigenze del singolo disabile.

Lascia un commento