Ripartizione spese ascensore

L’ascensore è di proprietà di tutti i condomini solo se installato nel Condominio sin dalla sua costruzione, se invece è installato successivamente alla sua costruzione, o se destinato a servire una su più scale dello stabile, la proprietà spetta solo a coloro che hanno provveduto all’installazione, oppure solo ai condomini che hanno l’appartamento servito dall’ascensore. Questa distinzione serve a capire chi deve sostenere le spese di manutenzione e conservazione dell’impianto e adeguamento alle norme per una maggiore salvaguardia della sicurezza delle persone. Se nel Regolamento di Condominio non viene indicata la ripartizione delle spese dell’ascensore, è principio generale che le spese che riguardano il mantenimento e la conservazione dell’impianto è l’uso ( forza motrice, manutenzione ordinaria) vanno ripartite tra i condomini per metà in ragione dell’altezza del piano dell’unità immobiliare servita dall’ascensore e per l’altra meta in base al valore millesimale di ciascun appartamento. Le spese straordinarie, quali la ricostruzione totale o parziale dell’impianto, o la sostituzione delle porte ai piani, vengono sostenute da tutti i condomini in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà. Gli interventi di adeguamento dell’impianto di ascensore alla normativa in tema di sicurezza, non rientrano nell’ordinaria manutenzione in quanto non dipendono dal continuo utilizzo e ne possono intendersi guasti accidentali, ma hanno carattere straordinario e le spese devono essere a carico di tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà, compresi i proprietari del pian terreno, anche se l’appartamento non è servito dall’ascensore, riceve comunque maggior valore dalla sola presenza nell’immobile dell’impianto ascensore stesso.

Nel caso in cui l’ascensore è stato installato successivamente nell’edificio su iniziativa di alcuni condomini, questi devono sopportare per intero la spesa e l’impianto resta solo di proprietà dei condomini interessati. comunque deve essere data la possibilità anche al condomino originariamente dissenziente di farne uso in un momento successivo previo pagamento pro quota della spesa sostenuta dagli altri condomini per l’installazione e per la successiva manutenzione ordinaria e straordinaria.

E’ bene ricordare che le spese dell’ascensore installato nel Condominio sin dalla costruzione, devono essere pagate anche dal condomino che non vuole più usufruire dell’impianto. Vige la regola che ai fini della partecipazione alle spese, occorre far riferimento non già all’uso effettivo che il singolo fa del servizio comune, ma a quello che potenzialmente egli può fare. Il non usare l’ascensore non si traduce in un risparmio di spesa per gli altri condomini, cosi che se uno di loro non vi partecipa, la sua quota va ad aumentare quella degli altri. L’astensione dall’uso per lungo tempo può semmai giustificare una esenzione dal pagamento del consumo dell’energia, salvo approvazione in Assemblea da parte della maggioranza degli intervenuti o della meta del valore dell’edificio ( 500 MM. ), ma non certo di quelle spese generali che devono essere sopportate per il semplice fatto di essere proprietari dell’ascensore.

Lascia un commento