Ai sensi dell’art. 1126 cc.
“ Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”.
l’articolo 1126 c.c. è applicabile sempre, quando si fa riferimento a lastrici d’uso o proprietà esclusiva, eccezion fatta per il caso in cui il danno sia prodotto dall’usuario o proprietario.