Il Codice Civile non ha accenni che descrivono il servizio di Portierato e non figurano neanche leggi speciali che lo disciplinano, l’unico accenno viene fatto nell’art. 1117 C.C. dove sono menzionate tra le parti comuni la Portineria e l’alloggio del Portiere. Si possono anche trovare accenni con norme finalizzate ad istituire il servizio di Portineria nel Regolamento di Condominio contrattuale, e nel caso in cui il Regolamento non riporta tale accenni, e si voglia dotare di tale servizio il Condominio, il soggetto che deve decidere è l’Assemblea di Condominio, che può deliberare di demandare l’Amministratore per la scelta della figura interessata. L’approvazione della delibera per il servizio di Portierato, individua il quorum necessario nella maggioranza degli intervenuti e nella metà del valore dell’edificio e viene riconosciuto come atto straordinario e non di ordinaria amministrazione. Quindi il servizio di Portierato può essere validamente istituito nell’importanza che la decisione sia adottata, in Assemblea dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno 500 MM.
Per quanto riguarda le spese di Portierato, vanno ripartite tra tutti i condomini ( art. 1123 C.C. ) in proporzione al valore della proprietà di ciascuno ed indipendentemente dal maggiore o minore utilizzo del servizio da parte dei condomini proprietari che si trovano in posizioni particolari, quali i negozi, ma sono tenuti a partecipare alla spesa in proporzione ai millesimi di proprietà ad essi riferibili.
Il servizio di Portierato può essere soppresso cosi come è stato istituito, con Assemblea straordinaria, e deve essere approvato con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. Il contratto nazionale collettivo di lavoro prevede, qualunque sia la causa del licenziamento, salvo il caso di licenziamento in tronco per gravi motivi, prevede un preavviso. Nel caso invece di eliminazione del servizio di Portierato, il datore do lavoro è tenuto nei confronti del Portiere con profili professionali, a dare un preavviso di 12 mesi da comunicarsi per iscritto. inoltre il lavoratore che usufruisce dell’alloggio dovrà riconsegnare al datore di lavoro l’alloggio allo scadere del termine di preavviso.