Gli impianti termici maggiori di 35 kw: la denuncia INAIL e le verifiche da fare

LE MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA DENUNCIA INAIL E DELLE VERIFICHE PERIODICHE PER GLI IMPIANTI TERMICI MAGGIORI DI 35 Kw

Classificazione degli impianti termici
Gli impianti termici sono tutti gli impianti nei quali avviene uno scambio di calore tra una sorgente di calore ed un fluido; tale scambio si può realizzare direttamente o indirettamente rispettivamente se avviene tra un generatore ed un fluido da riscaldare oppure in uno scambiatore tra due fluidi chiamati primario e secondario. Più precisamente il DPR 412/93 definisce impianti termici come impianti tecnologici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari.

Gli impianti termici possono essere classificati in base al tipo di utilizzazione definita dalla destinazione:
– Riscaldamento ambienti;
– Acqua calda per servizi;
– Riscaldamento e servizi;
– Ambienti di ritrovo pubblico;
– Ambienti industriali;
– Altri.

Le classi di potenzialità dei generatori di calore sono 5 e secondo la classe d’appartenenza ogni generatore di calore deve rispondere a specifiche norme legislative e tecniche.
– Fino a 35 kW (30.000 Kcal/h);
– Da 35 a 116 kW (da 30.000 Kcal/h 100.000 Kcal/h);
– Da 116 a 350 kW (da 100.000 Kcal/h 300.000 Kcal/h);
– Da 350 a 1162 kW (da 300.000 Kcal/h 1.000.000 Kcal/h);
– Oltre 1162 kW (Oltre 1.000.000 Kcal/h);

I locali in cui si trovano le centrali termiche con potenzialità compresa tra i 35 kW ed i 116 kW, sono soggetti ai disposti legislativi di competenza del Ministero degli Interni. I locali in cui sono ubicate le centrali termiche con potenzialità maggiore di 116 kW, sono soggetti, oltre che ai disposti legislativi di competenza del Ministero degli Interni anche al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) da parte del Comando dei VVF.

Denuncia di un impianto di riscaldamento, di cosa si tratta e quale provvedimento di legge impone tale documento?
La denuncia di un impianto di riscaldamento, di cui all’art.18 del d.m. 1.12.1975, deve essere effettuata secondo le modalità indicate nella raccolta R2009 al punto R.4.A (specificazioni tecniche applicative del titolo II del d.m. 1.12.1975). Previa compilazione degli appositi moduli, verrà eseguita dal tecnico incaricato la verifica dei dati tecnici fondamentali richiesti:

• esame del progetto e verifica di nuovi impianti di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C e potenza massima complessiva dei focolari (o portata termica massima complessiva dei focolari) superiore a 35 kW;
• esame del progetto e verifica di impianti sottoposti a modifiche importanti quali i dispositivi di sicurezza e protezione del generatore, la sostituzione o la modifica del generatore con aumento della potenzialità o variazione della precedente pressione di targa oppure l’installazione o modifica di circuiti con nuovi vasi di espansione.

Spesso in numerosi verbali dei verificatori degli impianti termici a seguito dei controlli sulle centrali termiche riportano, tra le inadempienze segnalate, la mancanza della “pratica INAIL”.

Vediamo quale provvedimento di legge impone tale documento.
Il D.M.01/12/1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione), prevede tutta una serie di adempimenti che in alcuni casi non sono rispettati integralmente.

Una ingiustificata sottovalutazione dell’importanza delle regole burocratiche, preliminari alla realizzazione di un impianto superiore alle 30.000 kcal/h (35 kW.), determina la frequente inosservanza del D.M.01/12/75 e l’assenza della “pratica INAIL” per alcune centrali termiche.
A questo si aggiunga che nella realtà accade che, per problemi di organici carenti e per la verifica di priorità più urgenti, gli enti di controllo sono talvolta impossibilitati a dare le risposte che ci si aspetterebbe in termini di puntualità ed esecuzione delle verifiche.

Per essere in regola e rispettare la legge, occorre seguire le regole precise che di seguito riassumiamo.
Per i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido, gassoso o per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 30.000 kcal/h, (35 kW.) prima che venga iniziata la costruzione o la modifica dell’impianto deve essere presentata una denuncia all’INAIL a cura dell’installatore, il quale deve avvalersi della collaborazione di un termo tecnico.
In tale dichiarazione devono essere indicati i dati di identificazione dell’impianto e del luogo di installazione.

Tale domanda deve essere inviata all’INAIL quando:
1. si installa un nuovo impianto,
2. si modificano i dispositivi di sicurezza e di protezione,
3. si procede a sostituzione o modifica comportante aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa.

In tutti e tre i casi, insieme alla denuncia, l’installatore deve presentare il progetto e una relazione tecnica, completa di allegati, predisposti e firmati da un professionista abilitato.

Denuncia, progetto e relativi allegati devono essere inviati all’INAIL competente per territorio con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In questo modo l’installatore e l’utente sono a posto con quanto dispone la legge.
In seguito, l’INAIL dovrebbe esaminare la pratica e comunicarne l’esito, provvedendo altresì all’omologazione dell’impianto.
Gli impianti centralizzati così denunciati e installati in edifici condominiali per i quali esiste l’obbligo di nomina dell’Amministratore (più di quattro condomini), oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 100.000 kcal/h, ogni cinque anni devono essere sottoposti da parte dell’ARPAL (Agenzia Regionale Protezione Ambiente Liguria), ASL o da parte di organismi abilitati ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo.
Il libretto matricolare con i verbali relativi agli accertamenti ed alle verifiche eseguite deve essere conservato dall’utente.

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