Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In sostanza, il condomino che vuole distaccarsi dovrà essere in grado di dimostrare che dalla sua azione non derivi danno per l’impianto e quindi per i suoi vicini. In tal senso può considerarsi risolutiva una relazione tecnica. Ottenuta la certificazione richiesta o relazione tecnica è necessario informare l’Amministratore poiché si va ad intervenire su cose comuni, e anche perché l’intervento riguarderà anche parti di proprietà esclusiva (l’impianto a servizio dell’unità immobiliare), troverà applicazione l’art. 1122 c.c. che recita: Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.
In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea. In pratica il condomino che intende distaccare il proprio impianto da quello centralizzato deve comunicarlo all’amministratore anche perché quest’ultimo possa riferirne all’assemblea.