Decoro architettonico nel Condominio

Il decoro architettonico è considerato un bene comune il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica delle modifiche che si vogliono apportare. All’interno del codice civile una definizione esplicita di tale nozione non esiste, ma la giurisprudenza ha negli anni costruito, i confini definitori del concetto di decoro architettonico.            Esso è racchiuso all’interno di due contrafforti tematici che fanno capo a due elementi: la sagoma (o struttura) dell’edificio da una parte e la facciata dall’altra. Il decoro viene abitualmente definito, per principio consolidato, come l’insieme armonico delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali o, più sinteticamente, alla stregua dell’estetica complessiva che conferisce una determinata armoniosa fisionomia ed un’unica impronta all’aspetto dell’edificio nella sua totalità, senza che debba trattarsi di edifici di particolare pregio artistico.                                          Il decoro architettonico attiene, a tutto ciò che dell’edificio è visibile e apprezzabile dall’esterno, e la sua tutela è finalizzata alla conservazione delle linee originarie e caratterizzanti dell’immobile. In origine, la tutela del decoro architettonico era prevista solo con riguarda alle innovazioni vietate, ma la giurisprudenza ne aveva esteso l’applicazione anche alle opere su beni privati e alle modificazioni ex art. 1102 codice civile. In sintesi, la tutela del decoro architettonico non era limitata agli interventi sui beni comuni poiché la sua alterazione può conseguire ad opere realizzate anche su parti di proprietà esclusiva. La riforma del condominio (avvenuta tra il 2012 e il 2013) ha recepito tali indicazioni di carattere giurisprudenziale aggiungendo all’art. 1122 c.c. la formula che prevede la salvaguardia della stabilità, della sicurezza, del decoro architettonico dell’edificio:  le opere su parti comuni o private, a livello di semplici modifiche o di innovazioni, devono rispettare il decoro architettonico.  L’alterazione del decoro architettonico si concretizza in opere edili visibili, ovverosia idonee ad incidere sulla sagoma o la facciata dell’edificio, arrecando una disarmonia e un deterioramento del carattere estetico e dell’aspetto decorativo. Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale non solo quella capace di alterare le linee architettoniche, ma anche quella che si rifletta comunque negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio.

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