Il cosiddetto “Bonus facciate” introdotto nella Manovra 2020 ha fatto felici moltissimi italiani. si tratta di un beneficio fiscale decisamente vantaggioso, una detrazione pari al 90% delle spese sostenute per lavori sulle facciate di case e condomini. Per poter avere diritto al Bonus facciate dovrete essere lavoratori dipendenti o pensionati o autonomi. L’incentivo, come il Bonus ristrutturazioni e l’Ecobonus, verrà suddiviso in 10 rate annuali di pari importo da utilizzare in fase di dichiarazione dei redditi. Visto che in tanti ce lo state chiedendo in queste settimane, vogliamo però fare chiarezza su quali sono davvero gli immobili che rientrano nell’agevolazione e chi i beneficiari del bonus.
Immobili interessati
Gli immobili per cui potrete chiedere il Bonus facciate sono i seguenti:
- quelli situati in zona “A”, cioè nel centro storico, ovvero le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi;
- quelli situati in zona “B”, in genere zone adiacenti al centro storico, ovvero le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, e cioè quelle in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore a un ottavo, cioè al 12,5%, della superficie fondiaria della zona, e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Cosa rientra nella facciata
I lavori che beneficiano del Bonus Facciate sono quelli eseguiti sia sulle facciate esterne che su quelle interne, intese appunto come parti dell’involucro esterno di un fabbricato, ovvero l’insieme delle sue mura perimetrali che rientrano sempre nelle proprietà comuni condominiali. Non ha quindi rilevanza che l’affaccio sia su strada esterna o su cortile/giardino interno. Entrambe le facciate potranno beneficiare del bonus. Rientrano nel bonus i costi sostenuti per le “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”, inclusi quelli di tinteggiatura o sola pulizia della facciata. Restano invece esclusi dal bonus le spese relative a tutto ciò che sta “sotto” alla facciata, e cioè cavi, pluviali e impianti vari.
Quali spese sono detraibili
Le spese detraibili sono quelle per materiali ovviamente, ma anche per onorari professionali, occupazione del suolo pubblico e tutto quanto collegabile, perché necessario, all’esecuzione dei lavori stessi.
Un aspetto molto importante da considerare è che se i lavori di rifacimento della facciata non sono di sola pulitura o tinteggiatura ma riguardano invece anche interventi rilevanti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, i lavori beneficiano anche dell’Ecobonus e/o del Bonus Ristrutturazioni: il Bonus Facciate, dunque, è cumulabile con l’Ecobonus per il risparmio energetico e/o con il Bonus Ristrutturazioni.
Cosa succede se pagate in 10 anni
Nel caso in cui affidiate i lavori di rifacimento delle facciate a un’impresa che pratica modalità di pagamento fino a 10 anni, il pagamento all’impresa va effettuato nel 2020 dal condominio o dal proprietario per il tramite della banca o della società finanziaria a cui vi sarete rivolti, alla quale il condominio rimborserà l’importo finanziato anche negli anni successivi all’esecuzione dei lavori, al loro collaudo e alla emissione della fattura, consentendo dunque di conservare il diritto alla detrazione.