Privacycert: anagrafica condominiale

Anagrafe condominiale snella ed essenziale. L’amministratore non può infatti chiedere ai condomini copia della documentazione attestante le informazioni che occorre inserire nel nuovo registro di cui all’art. 1130 del codice civile. Lo ha confermato il Garante privacy in risposta ad alcuni quesiti rivolti da Confedilizia e da singoli cittadini sulle novità introdotte dalla riforma della disciplina del condominio. Il dibattito dottrinale sorto all’indomani della pubblicazione in G.U. della legge n. 220/2012 aveva chiarito che il registro dell’anagrafe condominiale non doveva e non poteva diventare una corposa e ingestibile raccolta di documentazione relativa alle informazioni della compagine condominiale (con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza, controversa parte della disposizione in questione, per fortuna modificata e chiarita con la miniriforma di cui alla legge n. 9/2014 di conversione del c.d. decreto destinazione Italia). Del resto il procedimento di formazione e gestione di questo nuovo e importante strumento, affidato al diligente utilizzo dell’amministratore per consentirgli in ogni momento una conoscenza certa e aggiornata dei dati indispensabili alla cura dei beni e dei servizi comuni, è analiticamente disciplinato dal medesimo art. 1130, comma 1, n. 6, c.c.
Detta disposizione prevede chiaramente che in prima battuta debbano essere i condomini a comunicare all’amministratore una serie di specifici dati personali (sulla base di questionari verosimilmente predisposti da quest’ultimo e inviati ai vari comproprietari) e che solo in caso di mancanza o incompletezza di essi il medesimo possa attivarsi presso gli uffici pubblici preposti per ottenere la documentazione che li attesti (addebitandone il costo al responsabile dell’omissione).
Ciò posto, cosa ovviamente del tutto diversa sarebbe quella di chiedere ai condomini conferma documentale dei dati in tal modo comunicati. L’amministratore condominiale, infatti, non è tenuto a verificare la veridicità delle informazioni trasmessegli (salvo, appunto, che omissioni parziali o incongruenze evidenti rendano necessario un approfondimento della posizione con le modalità di cui alla predetta disposizione normativa). Opportunamente il Garante privacy è quindi intervenuto a richiamare gli amministratori condominiali al rispetto del principio della pertinenza e della non eccedenza delle informazioni trattate. Ai condomini possono richiedersi infatti solo i dati indicati nell’art. 1130, comma 1, n. 6, c.c., che sono appunto quelli giudicati dal legislatore pertinenti e necessari alla gestione delle parti comuni.
L’amministratore può dunque acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio (siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari), così come i dati catastali delle singole unità immobiliari. Ma non può chiedere copia della documentazione attestante tali dati: si pensi, per esempio, alla carta di identità o all’atto di compravendita dell’immobile (a questo proposito, bisogna però ricordare l’eccezione relativa al nuovo obbligo di invio di copia autentica del rogito che grava sul venditore.

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