Liti condominiali, dissociazione e obblighi di pagamento

La norma, per certi versi di difficile applicazione consente di mettere al riparo (quanto meno in seconda istanza) i condomini che non vogliano prendere parte ad una lite dalle conseguenze pregiudizievoli di essa.Portiamo un esempio: azione di responsabilità verso il precedente amministratore condominiale. Si tratta di un’azione volta ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento negligente del precedente amministratore che dev’essere deliberata dall’assemblea. Entro trenta giorni dalla delibera i condomini dissenzienti rispetto alla decisione di iniziare una simile causa possono notificare all’amministratore (per la giurisprudenza è sufficiente una raccomandata con avviso di ricevimento) questo loro dissenso. Sebbene nel pensiero comune si crede che l’effetto sia quello di potersi completamente disinteressare della lite, le cose non stanno propriamente così.Il primo comma dell’art. 1132 c.c., infatti, specifica che il dissenso ha effetto rispetto alla separazione della “propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza“. Così se la domanda del condominio verso il precedente amministratore dovesse risultare infondata o magari la domanda risarcitoria di un condomino o di un terzo dovesse risultare fondata, la conseguenza della lite dovrebbe essere individuata:

a) nel primo caso con il pagamento delle spese legali che il condominio dovrebbe pagare;

b) in tutte quelle somme ulteriori rispetto all’iniziale richiesta risarcitoria formulata dal condomino (es. interessi, spese legali, ecc.).

come dice chiaramente la norma, il condomino non separa se stesso dall’intera vicenda giudiziaria, ma solamente la propria responsabilità in ordine alle conseguenze per il caso di soccombenza.

 

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