Antenna centralizzata condominiale

L’antenna a per la ricezione del segnale radiotelevisivo, assieme ai cavi per portare tale segnale nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva, è parte integrante del così detto impianto TV. Esso non è menzionato nell’art. 1117 c.c. ma non per questo non dev’essere considerato bene di proprietà comune.                                                                                           La Cassazione, ha in più occasioni ribadito che sono condominiali non solamente le cose elencate nell’art. 1117 c.c. ma anche quelle che si trovano in un rapporto di funzionalità ed accessorietà rispetto alle parti di proprietà esclusiva.         L’impianto TV, in quest’ottica, è funzionale alla ricezione del segnale radiotelevisivo sicché non può dubitarsi della sua condominialità. Solamente una diversa disposizione contrattuale (contenuta negli atti d’acquisto o nel regolamento) o la sua installazione successiva alla costruzione dell’edificio (in questi casi sarebbe da considerarsi un’innovazione suscettibile d’utilizzazione separata) possono far si che la proprietà sia ristretta solamente ad un gruppo e non a tutti i condomini. Sono esclusi dalla proprietà dell’impianto anche tutti quei condomini che non hanno la possibilità materiale di usufruirne (ad esempio proprietari dei box o delle cantine). In questo caso tutti quanto gli interessati partecipano alle spese d’uso e conservazione dell’impianto. Il condomino può rinunciare all’uso dell’antenna condominiale partecipando però alle spese di conservazione ma non a quelle d’uso ( Cass. n. 5974/04 ).

 

Lascia un commento